Il Decreto Legislativo n. 105/2022 interviene con modificazioni, specificazioni e ampliamenti sulle norme già esistenti con l'intento di migliorare la conciliazione dei tempi della vita lavorativa e familiare e promuovere la genitorialità e l'equa suddivisione dei compiti tra i due genitori.
Il congedo obbligatorio per il padre di 10 giorni, già reso strutturale dall'ultima legge di bilancio (L. 234/2021), potrà essere fruito anche prima del parto, in particolare nel periodo dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Viene esteso anche al congedo padre il divieto di licenziamento per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Si ricorda che si tratta di un diritto autonomo del padre, da fruire obbligatoriamente e indipendentemente dalla spettanza del congedo di maternità alla madre ed è retribuito interamente a carico dell'Inps con un'indennità anticipata dal datore di lavoro, pari al 100% della retribuzione.
I congedi parentali vengono ampliati:
da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
da sei a nove in totale i mesi di congedo parentale coperti da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori (tre mesi a ciascun genitore non trasferibili all'altro, oltre ad un periodo complessivo di tre mesi spettante ad entrambi i genitori in alternativa tra loro);
da sei a dodici anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini sopra descritti.
Si prevede, in aggiunta, che i periodi di congedo parentale siano computati nell'anzianità di servizio e non comportino riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Qualora venga introdotto in azienda il lavoro agile, i datori di lavoro dovranno accogliere prioritariamente le richieste di lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 o che siano "caregivers" (soggetti che prestano assistenza al coniuge o familiari entro il secondo grado, o terzo grado in alcuni specifici casi, non autosufficienti).
Viene introdotta una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per il datore di lavoro in caso di rifiuto, opposizione od ostacolo alla fruizione del congedo obbligatorio del padre, nonché l'impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.
Viene inserito espressamente il divieto di discriminazione delle lavoratrici e lavoratori che decidono di fruire di congedi, permessi, smart working, trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per particolari esigenze familiari (accudimento di figli, gravi patologie proprie o di familiari).