NEWS // 11.04.2024

OPERATIVO L'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E GIAPPONE

E' entrato in vigore il 1 aprile 2024 l'Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone: l'accordo venne firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato dall'Italia con la legge 18 giugno 2015, n. 97, ma entra in vigore a seguito della firma della relativa Intesa amministrativa del 30 agosto scorso 2023.
I lavoratori italiani e giapponesi distaccati possono ora evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di tempo consentito dall'Accordo.
L'Accordo si applica, per quanto concerne l'Italia, ai seguenti sistemi pensionistici: all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi e alla Gestione separata e alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Per il Giappone sono coinvolte le corrispondenti gestioni pensionistiche.
Il principio generale su cui si basa l'Accordo è quello della territorialità, secondo cui la persona che svolge un'attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività.
In deroga a tale principio, i lavoratori distaccati possono optare per rimanere soggetti alla legislazione dello Stato di provenienza, a patto che la durata del distacco non sia superiore a cinque anni, eventualmente prorogabili al massimo di altri cinque anni, previa autorizzazione delle autorità competenti. Ad esempio, un lavoratore proveniente dal Giappone che viene inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare in Italia potrà mantenere il pagamento della contribuzione previdenziale in Giappone, evitando il doppio pagamento sia in Italia che in Giappone come accaduto finora.
Il documento che attesta la copertura contributiva con la legislazione applicabile è il certificato "IT/JPN 101" da richiedere da parte del lavoratore e/o del datore di lavoro all'amministrazione competente.
L'Accordo si applica esclusivamente alle gestioni assicurative previste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, ovvero quelle per invalidità vecchiaia e superstiti (Ivs) e per la disoccupazione. Di conseguenza, per quanto riguarda l'Italia, per le altre assicurazioni cosiddette minori (malattia, maternità, assegni familiari, integrazioni salariali) sarà obbligatorio il versamento dei contributi all'Inps sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite dal lavoratore distaccato.
La deroga al principio di territorialità può estendersi anche ai casi di doppio contratto, cioè le situazioni in cui un lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti stipuli un contratto di lavoro locale con l'azienda distaccataria.
Ad esempio, un lavoratore proveniente dal Giappone, distaccato in Italia dal proprio datore di lavoro giapponese, che ha stipulato in Italia un contratto di lavoro, ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia, con un committente italiano che sia filiale dell'azienda madre giapponese, potrà chiedere di essere esonerato dal pagamento dei contributi in Italia sia per il contratto stipulato in Giappone sia per il secondo contratto stipulato con la filiale italiana.
L'Accordo regolamenta il periodo transitorio, prevedendo che i lavoratori che già si trovano distaccati nell'altro Stato possono optare per l'esonero dall'applicazione della legislazione locale facendo domanda all'amministrazione competente entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, pertanto entro il 1 ottobre 2024.