I provvedimenti legislativi approvati negli ultime settimane per affrontare l'emergenza creatasi per la pandemia da Covid-19 contengono anche importanti novità in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
Una prima importante deroga alla disciplina ordinaria è contenuta nell'art. 19 bis della legge 27 del 24.4.2020, conversione del decreto legge Cura Italia: ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 è consentita la possibilità, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, diversamente da quanto previsto dal d.lgs 21/2015 che dispone il divieto di assumere e/o prorogare rapporti di lavoro a termine, presso le unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni (Unica eccezione è relativa ai rapporti di lavoro che riguardano lavoratori adibiti a mansioni diverse rispetto a quelle a cui si riferisce la richiesta di ammortizzatore sociale).
Lo stesso articolo della legge 27/2020 deroga anche alla previsione, contenuta nell'art. 21 del d.lgs 81/2015, in base alla quale, in caso di reiterazione di un contratto a termine con lo stesso lavoratore, è previsto l'obbligo di un periodo di inattività contrattuale di almeno 10 giorni, qualora il contratto cessato sia stato di durata fino a 6 mesi, o di almeno di 20 giorni qualora il contratto cessato sia stato di durata superiore a 6 mesi (termini che possono essere modificati dalla contrattazione collettiva). Durante il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 è possibile non rispettare questi vincoli senza il rischio di vedersi trasformato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un ultima novità in materia di contratti a termine è contenuta nell'art.93 del decreto legge 34/2020. Per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.