NEWS // 03.07.2020

DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA CASSA IN DEROGA

Il 1 luglio 2020 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 relativo al finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati.

Il decreto disciplina le modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove.
  • i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta di trattamenti di CIGD covid per un periodo inferiore a 9 settimane, presentano istanza di completamento del trattamento delle 9 settimane alla regione in cui sono site le corrispondenti unità produttive; per le aziende plurilocalizzate, l'istanza deve essere presentata al Ministero del Lavoro;
  • la richiesta delle settimane eccedenti le prime nove va presentata all'inps territorialmente competente;
  • le eventuali domande riferite alle 4 settimane aggiuntive riferite a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1.09 al 31.10, per i datori che abbiano fruito del periodo massimo di 14 settimane, sono presentate esclusivamente all'inps;
  • a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell'anticipazione del trattamento, l'istanza è presentata all'inps entro il 15 giorno successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione; se il periodo di sospensione/riduzione ha avuto inizio prima del 18.6, l'istanza è presentata entro il 3.7.2020;
  • in tutti i casi in cui non sia rispettata la scadenza di cui sopra, la domande è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività;
  • le istanze di cigd per la richiesta del completamento dei periodi aggiuntivi previsti per le aziende della c.d. area rossa (art. 22 c. 8-bis D.L. 18/2020) e per le aziende site nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia (art. 22 c. 8-quater D.L. 18/2020) devono essere presentate all'INPS;
  • il datore di lavoro deve inviare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello n cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.