NEWS // 26.01.2024

NUOVA NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE PER LE PERSONE FISICHE

Strettamente correlata al tema dell'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati è la nozione di residenza fiscale per le persone fisiche, recentemente modificata dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, cosiddetto Decreto Internazionalizzazione, di attuazione della delega fiscale.
Infatti, requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati, nella nuova versione in vigore dal 2024, sono il non essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni.
Il luogo di residenza fiscale serve anche a circostanziare l'imponibilità dei redditi e gli obblighi fiscali di un contribuente: un soggetto fiscalmente residente in Italia deve sottoporre a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti, quindi quelli conseguiti sia in Italia che all'estero, con scomputo delle imposte eventualmente già pagate all'estero sul medesimo reddito di fonte estera, mentre per un soggetto non fiscalmente residente in Italia si applica il criterio territoriale secondo cui sono tassati in Italia esclusivamente i redditi ivi prodotti.
La definizione della residenza fiscale delle persone fisiche è contenuta nell'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir, D.P.R. 917/1986), che è stato modificato con effetti a partire dal 1 gennaio 2024.
Si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni nel corso dell'anno civile, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti; per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Inoltre, salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Prima della riforma, si consideravano fiscalmente residenti coloro che, alternativamente, per la maggior parte del periodo d'imposta erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure avevano nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Confrontando le due definizioni, non si evincono cambiamenti in relazione alla definizione di residenza, che rimane ancorata alla definizione civilistica, cioé il luogo della dimora abituale. Quanto al domicilio, invece, si sostituisce il criterio civilistico con una nuova accezione a sé stante da utilizzare in campo fiscale, in cui con domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente: sembra quindi darsi prevalenza al luogo in cui si intrattengono le relazioni personali rispetto al combinato degli affari ed interessi (personali ed economici) a cui si faceva riferimento con la nozione di domicilio ai sensi del Codice civile. Saranno comunque necessari chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria a cui fare riferimento per orientarsi nei casi concreti.
Come terzo criterio si aggiunge quello della mera presenza fisica nel territorio dello Stato.
Tali criteri sono tra lo alternativi e devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Viene anche specificato che, ai fini del computo dei giorni per valutare la residenza in Italia, si devono considerare anche le frazioni di giorno in cui il soggetto è residente in Italia.
Infine, si elimina il criterio dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia come presunzione assoluta di residenza fiscale, che si considera ora come presunzione relativa: in termini pratici, quindi, una persona che vive stabilmente all'estero, ma ha lasciato l'iscrizione anagrafica in Italia ha la possibilità di dimostrare, con prova a suo carico, l'effettiva residenza fiscale estera.