NEWS // 21.08.2018

NOVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la legge n. 96/2018 di conversione del DL 87/2018 (Decreto Dignità): si riepilogano le principali novità in tema di SOMMINISTRAZIONE.

E' stato modificato l'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23 del predetto decreto legislativo in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto. I suddetti limiti quantitativi non trovano applicazione per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

E' stato anche modificato il comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 81//2015 che nel testo originario prevedeva che "In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3 (durata massima), 21 (Proroghe e rinnovi), 23 (numero complessivo dei contratti a termine) e 24 (diritti di precedenza)". Ora sono escluse solo le disposizioni contenute negli artt. 21, c. 2 (stop and go), 23 e 24. Ne consegue che al rapporto di lavoro a termine tra agenzia di somministrazione e lavoratore trovano applicazione (rispetto a quanto avveniva in origine) anche le norme sulla durata massima e quelle sulle proroghe ed i rinnovi.

E' stata anche reintrodotta la disciplina della somministrazione fraudolenta che ha luogo quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questo caso il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di euro 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Infine, è stato precisato che, nell'ambito del contratto di somministrazione, la disciplina prevista dal Decreto Dignità sul contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015), con particolare riferimento alle causali, trova applicazione esclusivamente nei confronti dell'utilizzatore.