NEWS // 07.11.2017

SANZIONATA LA TARDIVA COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI

A decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail dati ed informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e ha finalità statistiche ed informative.
Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Si ricorda che al tardivo o all'omesso invio della denuncia relativa agli infortuni superiori ai tre giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.