NEWS // 22.04.2022

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

Nella Nota n. 856 del 19 aprile 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga i requisiti soggettivi e oggettivi e alcune delle fattispecie più frequenti in cui risulta applicabile la maxisanzione per lavoro nero.
L'ambito soggettivo riguarda i datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, ad esclusione del datore di lavoro domestico; mentre, con riferimento all'ambito oggetto, l'illecito è integrato dalla mancanza della comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione nonché nella subordinazione ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile: la sola omissione della comunicazione preventiva non può dar luogo di per sé alla maxisanzione, essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione.
L'Ispettorato precisa che l'esclusione per i rapporti di lavoro domestico non opera nei casi in cui un lavoratore sia assunto come domestico, con i relativi adempimenti di formalizzazione, ma nella pratica sia adibito in un'attività d'impresa o professionale facente capo al sedicente datore di lavoro domestico. Lo stesso vale nei casi di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia in cui il prestatore, pur correttamente gestito mediante la piattaforma Inps, venga adibito ad attività non rientranti in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto Famiglia (lavori domestici, assistenza a bambini e anziani, lezioni private, steward negli impianti sportivi per le Asd/Ssd).
Nei casi di prestazioni di lavoro occasionali non genuine, la maxisanzione non potrà essere applicata quando sia stata esperita la comunicazione preventiva, ricorrendo solamente la sola riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi.
Qualora, invece, non siano state oggetto della comunicazione obbligatoria, si irrogherà la maxisanzione sempreché la prestazione sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (ad esempio, versamento della ritenuta d'acconto, contribuzione alla Gestione separata), idonei ad escludere la natura sommersa della prestazione.
Lo stesso principio è applicabile ai tirocini extracurricolari.
Anche le prestazioni dei lavoratori autonomi e artigiani per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione, ma all'impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro; se invece tali lavoratori prestano un'attività diversa da quella dichiarata al Registro Imprese saranno qualificabili come lavoratori in nero e soggetti a maxisanzione.
Nei casi di appalto o distacco privi dei requisiti di legge, se il lavoratore è regolarmente assunto dall'appaltatore/distaccante si applica solamente la sanzione per illecita somministrazione di manodopera. Se invece il lavoratore non è regolarmente assunto e l'appalto/distacco è lecito, la maxisanzione per lavoro nero è in capo all'appaltatore/distaccante, invece in caso di fattispecie illecite l'impiego in nero va ricondotto in capo al soggetto utilizzatore.
Si ricorda che la maxisanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro (ad esempio regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in nero, prima di qualsiasi accertamento degli organi ispettivi), anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.
Viene precisato che la maxisanzione per lavoro nero assorbe quelle relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro, alla consegna della lettera di assunzione e alle omesse registrazioni sul Libro unico del lavoro, mentre non assorbe la sanzione prevista per i pagamenti delle retribuzioni non effettuati con strumenti tracciabili.
La Nota contiene anche ulteriori precisazioni in merito alla diffida a regolarizzare e alla coesistenza delle sanzioni in particolari situazioni (lavoratori clandestini, minori, percettori di reddito di cittadinanza, marittimi, caporalato).