Il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, con l'obiettivo di incentivare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, promuovere la genitorialità e l'equa suddivisione dei compiti tra i due genitori, è intervenuto con modificazioni, specificazioni e ampliamenti su diverse disposizioni in tema di congedi parentali, tra cui quello per il padre.
La norma sul congedo obbligatorio per il padre di dieci giorni lavorativi, già reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022, viene inserita nel Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. 151/2001, articolo 27-bis), prevedendo che possa essere fruito anche prima del parto, nel periodo dai due mesi precedenti ai cinque successivi.
Si ricorda che si tratta di un diritto autonomo del padre, da fruire obbligatoriamente e indipendentemente dalla spettanza del congedo di maternità alla madre ed è retribuito interamente a carico dell'Inps con un'indennità, anticipata dal datore di lavoro, pari al 100% della retribuzione. Il congedo non può essere frazionato ad ore, spetta anche in caso di morte perinatale del bambino e, in ipotesi di parto plurimo, la durata è aumentata a venti giorni.
Inoltre, il congedo di dieci giorni è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (Inps, Circolare numero 122 del 27 ottobre 2022), cioè quello fruito in sostituzione della madre, in caso di morte o di grave infermità della stessa o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Oltre ai giorni di congedo, il lavoratore padre gode delle stesse tutele riservate alle madri fino al primo anno di vita del figlio: divieto di licenziamento, convalida delle dimissioni, esonero dal preavviso e tutela economica.
In particolare, si prevede che, per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino, anche in favore del padre lavoratore che abbia fruito di un periodo di congedo, che sia quello obbligatorio e/o quello alternativo:
trova applicazione il divieto di licenziamento;
il dipendente deve convalidare le dimissioni presso l'Ispettorato del Lavoro entro trenta giorni dalla comunicazione al datore di lavoro;
è esonerato dal prestare il periodo di preavviso e il datore di lavoro è sempre obbligato ad erogare la relativa indennità sostitutiva, anche se il periodo non è stato rispettato o è stato interamente lavorato.
L'Ispettorato del Lavoro nella Nota 2414 del 6 dicembre 2022 ha specificato che le predette tutele spettano a partire dal 13 agosto 2022 anche nelle ipotesi di fruizione del congedo obbligatorio, a patto che sia fruito almeno parzialmente dopo tale data.
Poiché la risoluzione volontaria da parte del lavoratore padre è trattata alla stregua di un licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di licenziamento e il padre ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi.
In merito alla Naspi, l'Inps ha recentemente chiarito con la Circolare n. 32 del 20 marzo 2023 che la stessa compete non più solamente in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ma anche al padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni.
L'obbligo di convalida delle dimissioni si protrae fino al terzo anno di vita del figlio, tuttavia con obbligo di prestare il periodo di preavviso.