NEWS // 08.03.2024

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEI CONTRIBUTI

Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, introduce due norme, con decorrenza 1 settembre 2024, finalizzate ad incentivare la regolarizzazione spontanea degli omessi o tardivi versamenti di contributi previdenziali e dei casi di omissione o infedeltà delle denunce contributive: si potrà quindi beneficiare di una sorta di "ravvedimento operoso".
Ordinariamente il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è punito con il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti, nel limite del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti.
Dal prossimo 1 settembre se il pagamento è effettuato in unica soluzione entro centoventi giorni dall'originaria scadenza, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non si applicherà e, pertanto, la sanzione sarà pari soltanto al tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari al 4,50%.
Per l'evasione contributiva, invece, è prevista una sanzione civile pari al 30%, in ragione d'anno, dei contributi o premi non denunciati e versati, fermo restando che la sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti. Qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti, e comunque entro dodici mesi dal termine previsto per il pagamento dei relativi contributi o premi, la sanzione è pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
La nuova norma in vigore dal 1 settembre 2024 introduce un ulteriore abbattimento della sanzione al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, sempre che la trasmissione avvenga prima di accessi, ispezioni o verifiche.