NEWS // 28.02.2017

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRI

L'Inps, con il messaggio n. 828 del 24.2.2017, ricorda che il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l'anno 2017 e pertanto non può essere fruito nè indennizzato: ne consegue che non possono essere presentate domande all'INPS per questa causale per eventi avvenuti nel 2017.

L'Inps ricorda, invece, che i congedi obbligatori sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017. Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Sono tenuti a presentare domanda all'INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'istituto previdenziale, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.