NEWS // 15.05.2020

OPERATIVE LE AGEVOLAZIONE PER LE ASSUNZIONI UNDER 35

La legge 27 dicembre 2019, n.160 ha riordinato e uniformato lo sgravio previsto per le assunzioni stabili di giovani fino a 35 anni di età, che non abbiano mai avuto prima un contratto a tempo indeterminato: mentre nella fascia di età fino a 30 anni lo sgravio all'assunzione è permanente, nella fascia tra 30 e 35 anni l'incentivo resta temporaneo, potendo operare solo per le assunzioni dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Con la pubblicazione della circolare INPS del 28 aprile 2020 n. 57, si può iniziare ad usufruire delle agevolazioni spettanti per il 2019 e per i primi mesi del 2020, per le assunzioni di giovani con età ricadente nella fascia 30-35 anni.

Portatori dell'agevolazione sono i soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Simili considerazioni valgono anche nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Con riguardo al requisito anagrafico, il mancato compimento dei trentacinque anni di età si intende il soggetto con 34 anni e 364 giorni posseduti all'atto della instaurazione del rapporto.

Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato se all'atto della trasformazione il lavoratore non abbia superato l'età richiesta dalla legge.

La misura dell'incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per un massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione. L'esonero è elevato al 100 %, ma sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Riguardo alla compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione, l'INPS ricorda che l'esonero contributivo under 35 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (non è cumulabile invece con gli incentivi aventi natura contributiva), fra i quali:
  • l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
  • l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012 pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
  • Con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019, l'esonero in trattazione è cumulabile con l'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.
  • L'incentivo "Occupazione NEET" per le assunzioni effettuate nel 2018 e 2019;
  • l'"IncentivO Lavoro (IO Lavoro)" di cui al D.D. ANPAL 52/2020 per il quale si è in attesa delle istruzioni operative da parte dell'Inps.

    Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione disciplinati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 , e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. In aggiunta sono previste ulteriori condizioni:
    a) nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
    b) nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.