NEWS // 14.12.2021

COMUNICAZIONI OCCASIONALI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la legge 17 dicembre 2021 n.215, di conversione, con modificazioni, del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), introduce importanti novità sulla gestione dei lavoratori autonomi occasionali.
L'articolo 2222 del Codice Civile definisce lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente: si tratta quindi rapporti di lavoro autonomo resi in via non ricorrente ed abituale, quindi non nell'esercizio di un'attività professionalmente organizzata.
Si tratta di una forma contrattuale che può essere impiegata per lo svolgimento di attività brevi e saltuarie, occasionali, appunto, che non devono avere né le caratteristiche della subordinazione (come per il lavoro dipendente), né del coordinamento con il committente (come per le collaborazioni coordinate e continuative), né dell'organizzazione delle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente, che si inquadrano nell'esercizio di un'arte o di una professione
La prima modifica riguarda il computo del 10% dei lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento di sospensione dell'attività aziendale: in sede di accesso ispettivo i lavoratori autonomi occasionali presenti in azienda privi dei requisiti essenziali previsti dalla norma concorreranno al calcolo del 10% dei lavoratori irregolari.
Eventuali utilizzi elusivi di tale forma contrattuale, quindi lavoratori autonomi che siano sottoposti a vincoli di subordinazione, quali, ad esempio, l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale oppure l'organizzazione dei tempi e dei modi di lavoro da parte del committente, saranno considerati lavoratori irregolari.
Viene inoltre introdotto l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto anche per i lavoratori autonomi occasionali.
La comunicazione dovrà essere inviata prima dell'inizio della prestazione all'Ispettorato territorialmente competente nelle stesse modalità già utilizzate per i lavoratori intermittenti, quindi online attraverso il sito cliclavoro, tramite sms oppure con il modello Uni-intermittenti.
L'omessa o tardiva comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale coinvolto.