NEWS // 08.02.2023

FSBA ADEGUATO ALLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, con news del 26 gennaio 2023, ha comunicato che, a seguito dell'Accordo interconfederale del 2 settembre 2022 e l'approvazione da parte del Consiglio direttivo il 26 gennaio 2023, sono state definite le caratteristiche delle prestazioni erogate, i percorsi per l'erogazione, i correlati obblighi contributivi e le modalità di regolarizzazione della riscossione, adeguandosi alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021).

Si ricorda che sono tenuti alla contribuzione ad Fsba, e a beneficiare delle relative tutele, tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di impresa artigiana, abbiano un inquadramento previdenziale con codice statistico contributivo settore 4 e codice autorizzativo 7B, nonché i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di Cigs.

L'Assegno di integrazione salariale viene erogato per 26 settimane nel biennio mobile per ragioni ordinarie e straordinarie per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti e solamente per ragioni ordinarie (eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche; crisi temporanee di mercato) per le aziende con oltre 15 dipendenti. Queste ultime hanno diritto all'Assegno per causali straordinarie per la durata di 24 mesi per la causale riorganizzazione aziendale, per 12 mesi per crisi aziendale e per 36 mesi per contratto di solidarietà, nei periodi di riferimento ordinariamente previsti per la Cigs.

Si precisa che la media occupazionale è riferita al semestre precedente e la prima verifica viene effettuata il 1 gennaio 2023 con riferimento al semestre 1 luglio - 31 dicembre 2022.

Viene stabilito che l'istanza per l'Assegno di integrazione salariale, ordinario e straordinario, deve contenere l'accordo collettivo, e deve essere presentata dal datore di lavoro ad Fsba prima della data d'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, fuorché per gli eventi climatici e/o imprevedibili per cui l'accordo sindacale può essere sottoscritto anche successivamente e dev'essere presentato non oltre il termine del mese successivo al verificarsi dell'evento.

A decorrere dal 1 gennaio 2023 l'aliquota contributiva rimane pari allo 0,60%, già stabilita dal previgente Regolamento, per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti, ma viene elevata all'1% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti; un quarto dell'aliquota è a carico del dipendente. L'obbligo contributivo grava per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.

La contribuzione addizionale è pari al 4% per i datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda di Assegno per causali straordinarie.

E' prevista una modalità definizione per le aziende irregolari per gli anni 2019, 2020, 2021 e la regolarità della contribuzione sarà oggetto di verifica per il rilascio del Durc.