DECRETO LEGGE PNRR: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, cosiddetto Decreto Pnrr, ha introdotto alcune novità allo scopo di fronteggiare le irregolarità nei rapporti di lavoro.
Tra le novità ci sono le modifiche per l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, si prevede che essi sono subordinati, oltre che al possesso del Durc, all'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro del Lavoro, nonché del rispetto della contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale.
Viene anche previsto che, in caso di violazione degli obblighi contributivi e assicurativi, i benefici possono essere riconosciuti se il datore di lavoro provvede alla regolarizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dagli organi di vigilanza: si tratta dei termini previsti dalla diffida obbligatoria, dalla prescrizione obbligatoria e dal termine di 30 giorni previsti nei verbali per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si pone così rimedio alla problematica più volte lamentata dalle aziende per cui, a fronte di violazioni di lievissima entità, derivava la preclusione al godimento di benefici anche particolarmente rilevanti: ora, a seguito della regolarizzazione, il datore di lavoro potrà continuare a fruire delle agevolazioni.
Nel caso invece in cui la violazione non sia sanabile, i benefici già erogati all'impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione: si procederà quindi al recupero del minor importo tra agevolazione e doppio dell'importo sanzionato.
Un'altra misura viene introdotta al fine di contrastare l'utilizzo irregolare degli appalti e fronteggiare la pratica di impiegare nella filiera degli appalti imprese che applicano Ccnl con condizioni di lavoro sfavorevoli o Ccnl pirata, cioè sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minoritari.
Si prevede che al personale impiegato negli appalti venga riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente applicati nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo riguarda esclusivamente la parte economica del Ccnl e non l'intero trattamento normativo.
Sarà da chiarire cosa si intenda precisamente con le locuzioni "zona" e "ambito strettamente connesso" alle attività di oggetto di appalto.
Viene aumentata del 30% la maxisanzione per il lavoro nero, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso. Quindi in caso di occupazione irregolare fino a 30 giorni, la maxisanzione va da 1.950 a 11.700 euro, da 31 a 60 giorni da 3.900 a 23.400 euro, oltre 60 giorni da 7.800 a 46.800 euro. Le sanzioni sono ulteriormente raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per lo stesso illecito.