NEWS // 11.01.2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 - AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID



Casse integrazioni per Covid-19
Vengono messe a disposizione ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 da utilizzare nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
Non è previsto il pagamento di nessun contributo addizionale, indipendentemente dall'avvenuta o meno perdita di fatturato.
Eventuali periodi di integrazione salariale già richiesti nel medesimo periodo ai sensi del Decreto Ristori sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Possono fruirne i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1 gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero contributivo alternativo alla Cig previsto dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per le ulteriori dodici settimane di Cig.

Integrazioni salariali per crisi aziendale
In deroga a quanto previsto dal Jobs Act che esclude la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, viene prorogata anche per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di richiedere, per la gestione degli esuberi di personale, l'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.
L'intervento può avere una durata massima di 12 mesi, anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti e può essere concesso solo previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
  • risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
  • sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
  • siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.

    Indennità per i lavoratori autonomi (ISCRO)
    In forma sperimentale per gli anni dal 2021 al 2023, viene introdotta una nuova forma di indennità a sostegno del reddito, denominata Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps non pensionati né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né beneficiari di reddito di cittadinanza.
    L'indennità viene erogata per sei mensilità dall'INPS ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito dichiarato; l'importo è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
    La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e occorre possedere i seguenti requisiti:
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione Separata;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei tre ulteriori anni precedenti e comunque non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
    La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 ottobre di ogni anno, ma una sola volta nel triennio.
    La chiusura della partita iva durante l'erogazione dell'indennità comporta la decadenza dalla percezione e l'obbligo di restituzione delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione dell'attività.