NEWS // 23.02.2022

PROROGA AL 31 MARZO 2022 DELLE TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI

In occasione della conversione in legge del Decreto Legge n. 221/2021, recante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state prorogate fino alla stessa anche le tutele per i lavoratori fragili.

Viene quindi allineata dal 28 febbraio al 31 marzo 2022 la scadenza della disposizione secondo cui i lavoratori fragili svolgono, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale.

Quando ciò non è possibile, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, con equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero (con le relative tutele economiche) e non computabile ai fini del periodo di comporto: viene quindi ripristinata la tutela che, prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 11/2022, vigente dal 19 febbraio 2022, era terminata il 31 dicembre 2021.

La norma è applicabile fin dal 1 gennaio 2022 e viene precisato che l'Inps erogherà le indennità nei limiti del budget a disposizione dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Si ricorda che l'Inps ha più volte specificato che anche per questa specifica tutela per i lavoratori fragili, si applicano le regole ordinarie in tema di malattia e pertanto anche il limite di tutela di 180 giorni nel corso dell'anno solare.

Sono definiti lavoratori fragili i lavoratori dipendenti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 oppure in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.