NEWS // 13.06.2018

NOVITA' COSTI AUTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI

L'acquisto di carburante per autotrazione, effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, dovrà essere documentato obbligatoriamente mediante fattura emessa in formato elettronico: da tale data non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante.
Per poter ricevere la fattura elettronica sarà necessario comunicare al fornitore il proprio indirizzo pec, sul quale la stessa sarà recapitata.

In caso di utilizzo di buoni o carte carburante, si prospettano i due seguenti casi:
  • nel caso di buono "monouso", che consente al possessore di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante secondo l'accordo tra le parti, l'operazione è necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica della carta;
  • se si tratta, invece, di buono "multiuso", che consente di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie, ovvero di acquistare più beni e servizi, la fattura elettronica sarà emessa dal distributore al momento di ogni fornitura di carburante, mentre l'acquisto/ricarica della carta è un'operazione non soggetta ad iva senza obbligo di fatturazione.

    La medesima circolare ha chiarito che, se in occasione del rifornimento di carburante vengono richiesti ulteriori servizi (ad esempio, di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.) o sono acquistati altri beni (olio motore, etc.), l'obbligo di fatturazione elettronica, che, in linea generale, riguarda la sola cessione del carburante, si estende alla transazione complessiva.

    Inoltre, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante sarà necessario effettuare il pagamento della prestazione mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali, secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2018, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale, bonifico bancario o postale, il bollettino postale. Il pagamento in contanti, impedirà la detraibilità dell'Iva e la deducibilità del costo, anche se l'impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.

    Risultano inclusi negli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, oltre agli acquisti di carburanti per autotrazione, anche tutte le prestazioni di servizi relative ai beni stessi, quali la custodia, la manutenzione, la riparazione e l'utilizzo (ad esempio pedaggi autostradali, parcheggi, ecc. ).
    Per queste tipologie di acquisti non sarà invece obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, ma l'acquisto potrà continuare ad essere documentato mediante fattura cartacea.

    In assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che l'obbligo di fatturazione elettronica e pagamento con mezzi tracciabili riguardi non solo i veicoli ad uso promiscuo, quali autoveicoli e moto, ma anche i veicoli strumentali (ad esempio gli autocarri).